La decurtazione punti patente è una sanzione amministrativa accessoria, prevista dal Codice della Strada solo per una specifica serie di infrazioni.
La patente a punti è stata introdotta in Italia nel 2003. Il riferimento normativo è l’articolo 126-bis del Codice della Strada, inserito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 e, successivamente, con le modifiche apportate dal decreto legge n. 151 e dalla legge di conversione n. 214 del 2003. Il sistema è molto semplice: al rilascio della patente di guida viene attribuito un punteggio (20 punti); questi subisce una decurtazione in base a quanto stabilito da un’apposita tabella; di contro, in assenza di infrazioni che prevedano la decurtazione punti patente, il punteggio viene incrementato con un premio di massimo 10 punti.
Decurtazione punti patente: la normativa
Il funzionamento della patente a punti è regolato dal Codice della Strada nei seguenti termini: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”.
Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti, a meno che la violazione contestata non preveda la sospensione o la revoca della patente. Vediamo ora come funziona la decurtazione punti patente.
L’organo che accertato l’infrazione che prevede la decurtazione comunica la stessa – entro 30 giorni dalla contestazione – all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il termine decorre dal momento in cui l’organo accertatore viene a conoscenza dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria o (eventualmente) dall’esito dei ricorsi avversi al provvedimento.
“La comunicazione” – si legge al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice stradale – “deve essere effettuata a carico del conducente“; se questi non viene identificato, il proprietario del veicolo ha 60 giorni di tempo per fornire agli organi di polizia i dati identificativi del conducente che ha commesso l’infrazione. Stesso dicasi nel caso in cui il proprietario del mezzo è una persona giuridica, un legale rappresentante o un suo delegato. Il mancato adempimento a tali obblighi comporta una multa la cui somma va da 250 a 1.000 euro.
La decurtazione punti patente per neopatentati
Per i neopatentati, il meccanismo di decurtazione è più severo. La sanzione, infatti, risulta raddoppiata fermo restando il limite di 15 punti (a meno che non vengano contestate infrazioni per cui il conducente è passibile di revoca o sospensione della patente).
Ricordiamo che è ‘neopatentato’ chi, dopo il primo ottobre 2003, ha conseguito per la prima volta una patente di tipo A o B; tale condizione persiste per i tre anni successivi al conseguimento della licenza di guida.
Decurtazione punti patente come recuperarli
La normativa prevede anche la possibilità di recuperare i punti patente decurtati, a meno che il punteggio non sia esaurito. Per il recupero dei punti patente è necessario frequentare un corso di aggiornamento che prevede il superamento di una prova d’esame e il rilascio di un attestato di frequenza. Per chi detiene una patente di tipo A e B, il corso consente di recuperare 6 punti; per chi possiede un’abilitazione professionale abbinata ad una patente di tipo B, C, C+E, D o D+E, il corso di aggiornamento permette di riprendere 9 punti. In alternativa, basta aspettare due anni (senza commettere ulteriori infrazioni) per il ripristino del punteggio pieno.
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare può circolare liberamente ma deve sottoporsi alla revisione della patente. Il provvedimento viene disposto dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e prevede che – entro 30 giorni – il titolare della patente azzerata sostenga (entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento) un esame di idoneità tecnica (comprensivo di un test teorico e uno di guida). Qualora l’esame venga superato, sulla patente vengono ricaricati 20 punti; in caso contrario, la patente è revocata. Per chi non sostiene l’esame entro i termini previsti è prevista la sospensione della patente a tempo indeterminato.
Le stesse disposizioni valgono anche per chi “dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti“. L’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, inoltre, la revisione della patente; se il titolare, una volta ricevuta comunicazione, non si sottopone all’accertamento entro 30 giorni, subisce la sospensione della patente a tempo indeterminato.
Va inoltre evidenziato che non è possibile ricorrere contro la decurtazione dei punti patente in sé ma il destinatario della sanzione può presentare ricorso avverso alla stessa. In caso di accoglimento, ed archiviazione del verbale, le sanzioni accessorie decadono – inclusa la perdita dei punti patente.
Tabella decurtazione punti patente
Anzitutto, va sottolineato come non tutte le infrazioni prevedano la perdita dei punti patente. Nello specifico, le violazioni punibili con la decurtazione dei punti sono quelle contenute nel Titolo V (‘norme di comportamento’) del Codice della Strada, dall’Articolo 141 al 192 (fatta eccezione per gli art. 144, 151, 155-57, 159, 160, 163, 166, 180-85, 188 e 190). Sul sito ufficiale dell’ACI è possibile consultare la tabella completa recante il quadro completo delle sanzioni e dell’entità delle stesse, che va da un minimo di 1 ad un massimo di 10 per una singola infrazione.
La verifica dei punti patente
Per controllare quanti punti ci sono sulla propria patente, è possibile utilizzare l’apposita sezione del sito del Portale dell’Automobilista. Per prima cosa bisogna effettuare la procedura di registrazione; ottenute le credenziali per il log in, si accede al portale e, dalla home page, alla sezione ‘Servizi online’. Dal menu a tendina si seleziona la prima voce (“Saldo punti patente”) e, inseriti i dati richiesti, verrà visualizzata una tabella con il saldo complessivo e le eventuali decurtazioni o addizioni al computo iniziale, come un vero e proprio estratto conto. In alternativa, si può adoperare, chiamando da telefono fisso, il servizio automatico attivo 24 ore su 24 al numero 848 782 782, al costo di una telefonata urbana.
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